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ADR NASPI CEDE IL PASSO ALL'ADR LEGATO AL REDDITO DI CITTADINANZA
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ADR NASPI CEDE IL PASSO ALL'ADR LEGATO AL REDDITO DI CITTADINANZA

In applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (GU n. 23 del 28 gennaio 2019) "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", la misura dell'ADR ex art. 23, comma 1 del D.Lgs. 150/2015 è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, dalla data del 29 gennaio non è più possibile per i potenziali destinatari dell'ADR NASPI fare richiesta per attivare i servizi di ricollocazione, mentre gli assegni già rilasciati continueranno ad avere efficacia sino al termine del periodo di assistenza previsto. Tale disposizione non riguarda invece l'ADR CIGS.

La notizia pubblicata il 29 Gennaio u.s. sul sito dell'ANPAL accompagna l'annuncio dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Legge che, come noto, istituisce (a decorrere dal mese di aprile 2019) il Reddito di Cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Nella fase di prima applicazione del DL 4/2019 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del Rdc, stipulato il Patto di Lavoro presso il CPI di riferimento (ovvero presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 150/2015 laddove previsto dalla norma regionale) in presenza dei requisiti e fatti salvi i casi di esclusione e di esonero di cui all’art. 4 del Decreto Legge, riceve dall'ANPAL l'Assegno di Ricollocazione ex art. 23, D.Lgs. 150/2015 per fruire del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, da spendere presso i CPI o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto. Diversamente da quanto previsto nell’ambito delle altre esperienze di attuazione dell’ADR, quindi, l’attivazione del servizio di ricollocazione da parte del beneficiario di Rdc costituisce un adempimento obbligatorio pena la decadenza dal beneficio.

Coerentemente con l'esperienza dell'ADR NASPI, la scelta dell'operatore spetta al beneficiario del Rdc che, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'ADR, sceglie il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva fissando il primo appuntamento sul portale messo a disposizione dell'ANPAL (anche per il tramite del CPI o del patronato convenzionato). Se entro 30 giorni dalla richiesta il soggetto erogatore scelto non si è attivato nella ricollocazione del beneficiario Rdc, quest'ultimo è tenuto a cambiare la scelta iniziale. Il servizio di ricollocazione ha una durata di sei mesi prorogabili di ulteriori sei. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto, il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor; b)il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c)l'assunzione dell'onere del destinatario dell’ADR di svolgere le attività individuate dal tutor; d)l'assunzione dell'onere del destinatario dell’ADR di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Decreto; e)l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al CPI e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del Decreto; f)la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione saranno definite con Delibera del Cda dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo i principi di cui all’art. 23, comma 7 del D.Lgs. 150/2015.

13 febbraio 2019

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